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Sez. L, Sentenza n. 6348 del 16/05/2000 (Rv. 536574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro - Immediatezza della contestazione - Impossibilità temporanea del datore di lavoro di reagire all'infrazione commessa dal lavoratore - Rilevanza - Fattispecie relativa al coinvolgimento, nella condotta illecita del dipendente di una società, degli organi societari preposti alla repressione degli illeciti.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nella materia delle sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può irrogare al lavoratore, il principio di immediatezza della contestazione ha carattere relativo, in quanto deve essere applicato tenuto conto anche della peculiarità della fattispecie e, in particolare, della concreta possibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza della illegittimità della condotta del lavoratore e di reagire alla condotta medesima (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'acquiescenza della società datrice di lavoro in relazione a condotte illegittime di un dipendente, sul presupposto che gli organi societari cui sarebbe spettato di reprimere quelle condotte vi erano rimasti coinvolti anche sul piano penale, sicché era rimasto temporaneamente impossibile procedere alla contestazione degli illeciti nei confronti del dipendente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)