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Sez. L, Sentenza n. 5751 del 27/06/1997 (Rv. 505510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento in tronco - Requisito dell'immediatezza - Accertamento - Criteri - Differimento del recesso con permanente volontà del datore di irrogare la sanzione del licenziamento - Vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa ex art. 7 st. lav. - Configurabilità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'immediatezza del licenziamento in tronco, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore assume rilevanza solo in quanto rivelatore della inesistenza nel caso concreto di una causa che non consente la prosecuzione del rapporto, con la conseguenza che nonostante il differimento del recesso la fattispecie della giusta causa può essere ravvisata in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. L'intervallo temporale tra l'illecito disciplinare e la contestazione del licenziamento può assumere d'altro canto rilievo sotto il diverso profilo di un vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7 legge n.300/1970; la violazione di tale tutela può essere però prospettata solo in relazione ad un effettivo ostacolo che impedisce un'adeguata difesa dell'incolpato, tenuto conto anche della necessaria univoca correlazione tra il provvedimento datoriale e la causa posta a fondamento dello stesso. (Nella specie, la mancanza del requisito dell'immediatezza sotto i due distinti profili è stata esclusa dai giudici di merito - con sentenza confermata dalla S.C.- in relazione alla dichiarazione del datore di lavoro, precedente alla contestazione disciplinare, di avvalersi della facoltà, prevista dal contratto collettivo, di valutare ai fini del recesso le risultanze del procedimento penale promosso nei confronti del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)