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Sez. L, Sentenza n. 8241 del 11/09/1996 (Rv. 499570 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Vaccino antiallergico non compreso nel prontuario terapeutico - Indispensabilità o insostituibilità per il trattamento di forme morbose gravi - Rimborso della spesa per l'acquisto - Ammissibilità - Carattere preventivo o curativo del farmaco - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499570-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

La domanda giudiziale di rimborso della spesa per un farmaco non compreso nel prontuario farmaceutico nazionale (nella specie vaccino antiallergico) ma che risulti esser indispensabile ed insostituibile non può esser rigettata in ragione della mancata inserzione del farmaco nel menzionato prontuario (che va in tal caso disapplicato dal giudice ordinario) non rilevando inoltre in senso contrario che il suddetto farmaco sia stato somministrato a fini preventivi anziché curativi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 30, Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)