diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 65 del 08/01/1996 (Rv. 495261 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Vaccino antiallergico - Esclusione dal prontuario farmaceutico - Spesa per l'acquisto del prodotto - Onere del servizio sanitario nazionale - Esclusione - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495261-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

La spesa per l'acquisto di un vaccino antiallergico escluso dal prontuario farmaceutico in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto(correttamente valutate dal Ministro della Sanità nell'esercizio del potere discrezionale affidatogli dall' art. 10 comma 1 del D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638)non può esser posta a carico del servizio sanitario nazionale, non trattandosi di farmaco per il quale la generale esenzione oggettiva dalla compartecipazione alla spesa ai sensi del comma 2 del cit. art. 10 del D.L. n.463, sia imposta dalla gravità della forma morbosa che ne risulta trattata, e non ricorrendo neppure l'altra ipotesi di generale esenzione dalla suddetta compartecipazione, quale la situazione patologica di urgenza o la malattia ad alto rischio. 1

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)