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Sez. L, Sentenza n. 3870 del 22/04/1994 (Rv. 486342 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - Medicinali - Vendita - Tariffe | Vaccino antiallergico non compreso nel prontuario terapeutico - Rimborso della spesa per l'acquisto - Diritto dell'utente del S.S.N. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486342-01

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - Medicinali - Vendita - Tariffe

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge n. 638 del 1983, il quale (con maggiore evidenza rispetto a quanto già previsto negli artt. 28 e 30 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) dispone - con limitazione costituzionalmente legittima (V. ord. C. Cost. n. 396 del 1990) - che il prontuario terapeutico comprende i farmaci prescrivibili a carico del servizio sanitario nazionale individuati in base ai criteri della efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto, l'utente del servizio sanitario nazionale non ha diritto al rimborso della spesa per l'acquisto di un vaccino antiallergico che, con riguardo ai criteri anzidetti e nel corretto esercizio del potere discrezionale affidato al ministro della sanità deputato alla approvazione del prontuario anzidetto, non sia in questo compreso, non rientrando esso tra i farmaci che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 10, risultino indispensabili ed insostituibili per il trattamento delle forme o situazioni morbose contemplate da tale norma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 30, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)