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Sez. L, Sentenza n. 5593 del 09/06/1994 (Rv. 486957 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Prestazioni | Erogazione di farmaci a carico del S.S.N. - Criterio della economicità - Portata - Farmaco indispensabile o insostituibile per il trattamento di forme morbose gravi - Onere del S.S.N. - Mancata inclusione nel prontuario terapeutico - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad un vaccino antiallergico non compreso nel prontuario farmaceutico.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486957-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Prestazioni

Nella disciplina dettata dall'art. 10 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del 1983) in tema di erogazione di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il criterio della economicità, che limita l'assistenza farmaceutica alle manifestazioni morbose di maggiore incidenza sul diritto alla salute, non può escludere la generale esenzione della compartecipazione alla spesa, ove il farmaco risulti indispensabile o insostituibile per il trattamento di forme morbose gravi; il farmaco stesso - ancorché non compreso nel prontuario terapeutico - va quindi posto a carico del servizio nazionale, previa disapplicazione del prontuario stesso in quanto contrastante con la norma di legge. (Nella specie, dalla Corte Suprema è stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto alla erogazione di un vaccino antiallergico, non compreso nel prontuario farmaceutico, per il quale non si prospettava alcuna ipotesi di generale esenzione dalla compartecipazione alla spesa, né l'utilizzazione per la terapia di una grave condizione morbosa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)