diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 99 del 07/01/1981 (Rv. 410488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - CARATTERE DI PENALITA - ACCERTAMENTO DI EVENTUALE ALTRA OCCUPAZIONE TROVATA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - CARATTERE DI PENALITA - ACCERTAMENTO DI EVENTUALE ALTRA OCCUPAZIONE TROVATA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

Il risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilita di retribuzione, previsto dall'art 18, comma secondo, dello statuto dei lavoratori in favore del dipendente illegittimamente licenziato, ha carattere di penalita a carico del datore di lavoro; pertanto, in ordine ad esso, non e influente l'indagine rivolta ad accertare se e quando il lavoratore abbia trovato altra occupazione. (Conf 1824/76, mass n 380608).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)