Sez. L, Sentenza n. 1323 del 22/02/1983 (Rv. 426124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TERRITORIO MONTANO - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - NATURA INTERPRETATIVA - RETROATTIVITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TERRITORIO MONTANO - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.L. N. 942 DEL 1977 - NATURA INTERPRETATIVA - RETROATTIVITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - ESCLUSIONE.*
Il principio della non retroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi, costituisce una direttiva di carattere generale, che, salvi il limite costituzionale dell'irretroattività delle norme penali e l'intangibilità di diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale, è pienamente derogabile mediante altre norme ordinarie, comprese quelle - cui è connaturale un'efficacia retroattiva di interpretazione autentica di altre norme già esistenti nell'ordinamento. Non è, pertanto, ravvisabile illegittimità costituzionale nell'intervento del legislatore attuatosi con l'emanazione della norma interpretativa contenuta nell'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, atteso che l'esenzione contributiva per i titolari di imprese agricole situate in territori montani (e, in particolare, ad altitudine non inferiore ai settecento metri) non rientra nella categoria dei diritti citati e che spetta unicamente al legislatore medesimo la scelta, secondo criteri di ragionevolezza, delle provvidenze adottabili in materia nonché dei tempi e dei modi concreti dell'attuazione di esse. (V 245/80, mass nn 403638 403637; (V 4490/79, mass n 400986).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)