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Sez. 1, Sentenza n. 1294 del 09/04/1975 (Rv. 374796 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374796-01

CAPACITA DELLA PERSONA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Con riferimento alla rappresentanza processuale, il conflitto di interessi fra figlio minore e l'esercente della patria potesta si ricollega alla titolarita, in capo al genitore, di una situazione giuridica idonea a determinare la possibilita di un Esercizio del potere rappresentativo in contrasto con l'interesse processuale del minore. La sussistenza di un interesse processuale del padre ad un esito della lite diverso da quello che avvantaggia il minore determina un rapporto di antitesi, anche soltanto potenziale, tra rappresentante e rappresentato, incompatibile con la funzione della rappresentanza, non potendosi escludere che la condotta processuale del rappresentante sia influenzata dal proprio interesse, per cui possa essere richiesto dal padre un provvedimento giurisdizionale che torni a proprio vantaggio, ma risulti pregiudizievole all'interesse del figlio. (nella specie, e stato ritenuto esistente il conflitto di interessi in un'ipotesi in cui il curatore del fallimento dei genitori aveva proposto Azione revocatoria nei confronti dei figli minori in relazione ad una donazione fatta a questi ultimi dai falliti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)