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Sez. 3, Sentenza n. 599 del 30/01/1982 (Rv. 418348 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - INTERESSI DISTINTI AL COMPIMENTO DELL'ATTO, CORRISPONDENTE PERÒ AL VANTAGGIO COMUNE DEL GENITORE E DEL FIGLIO MINORE - CONFLITTO - CONFIGURABILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE PROMOSSA DAL GENITORE IN RAPPRESENTANZA DELLA FIGLIA MINORE PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE APPARTENENTE A QUEST'ULTIMA DA UTILIZZARE PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DA LUI ESERCITATA.*
Stato
decisa il 1982-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418348-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - INTERESSI DISTINTI AL COMPIMENTO DELL'ATTO, CORRISPONDENTE PERÒ AL VANTAGGIO COMUNE DEL GENITORE E DEL FIGLIO MINORE - CONFLITTO - CONFIGURABILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE PROMOSSA DAL GENITORE IN RAPPRESENTANZA DELLA FIGLIA MINORE PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE APPARTENENTE A QUEST'ULTIMA DA UTILIZZARE PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DA LUI ESERCITATA.*

Perché si configuri conflitto di interessi ai sensi dell'art. 320 cod. civ., è necessario che l'interesse di cui è portatore il genitore sia contrastante con quello del figlio minore. Tale conflitto, invece, non sorge quando, pur avendo i due soggetti interessi propri e distinti al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambe le parti, sicché i due diversi interessi - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto - siano tra loro compatibili. (nella specie, in cui il genitore agiva in giudizio in rappresentanza della figlia minore, per la cessazione della proroga legale della locazione di un immobile appartenente a quest'ultima, da utilizzare per l'ampliamento dell'attività commerciale da lui esercitata, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il conflitto di interessi ex art. 320 cod. civ., sul rilievo della rispondenza di tale ampliamento ad una maggiore utilità per tutta la famiglia). (V 5591/81, mass n 416310; (V 1294/75, mass n 374796; (V 1214/72, mass n 357697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)