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Sez. L, Sentenza n. 10248 del 02/10/1991 (Rv. 474060 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dell'impugnazione - In genere | Notificazione della citazione - Nullità - Conseguenze - Presunzione di ignoranza del processo da parte del contumace - Impugnazione di quest'ultimo - Eccezione di tardività - Conoscenza (di fatto) del processo da parte del contumace - Prova - Onere dell'appellato.
Stato
decisa il 1991-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474060-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dell'impugnazione - In genere

Nel caso di impugnazione del contumace oltre l'anno di pubblicazione della sentenza a norma del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., poiché è solo la rituale notificazione dell'atto introduttivo che determina la conoscenza (legale) del giudizio, la nullità di tale notificazione dà luogo alla presunzione (semplice) che la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo, talché incombe sull'appellato-convenuto, che eccepisca la tardività dell'impugnazione, la prova che lo stesso abbia avuto detta conoscenza (di fatto) nonostante quella nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)