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Sez. U, Ordinanza n. 11225 del 27/05/2005 (Rv. 580912 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina - Provvedimenti di moratoria del debito adottati dal Governo di quello Stato estero - Manifestazione di potestà sovrana dello Stato - Configurabilità - Conseguenze - Controversia promossa dall'acquirente di quei "bonds" nei confronti dello Stato estero per la restituzione anticipata del capitale - Immunità dalla giurisdizione italiana della Repubblica Argentina - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580912-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Mentre hanno natura innegabilmente privatistica gli atti di emissione e di collocamento sul mercato internazionale dei titoli obbligazionari (denominati "global bonds") della Repubblica Argentina, non analoga natura paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo di quello Stato, giacchè tali provvedimenti - incidenti sul momento funzionale del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effetto non limitato ai soli interessi, ma esteso alla sorte capitale - sono espressione della potestà sovrana dello Stato, e ciò sia per la loro natura di leggi di bilancio, sia, soprattutto, per le finalità, eminentemente pubblicistiche, perseguite, di governo della finanza pubblica in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica in un contesto storico di grave emergenza nazionale dello Stato emittente. Ne deriva - in applicazione del principio per cui l'immunità dello Stato estero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte nei suoi confronti, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato medesimo - che il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere della controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente dei predetti titoli obbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica Argentina alla restituzione anticipata, in applicazione del principio della decadenza del beneficio del termine, del valore nominale delle obbligazioni da esso detenute.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)