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Sez. 1, Sentenza n. 2176 del 22/02/1993 (Rv. 481041 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere | Mancata previsione della ricusazione di tutti i componenti del collegio e della impugnabilità del provvedimento statuente nell'istanza di ricusazione - Questione di legittimità in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481041-01

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 52 e 53 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., per non essere specificamente disciplinata l'ipotesi di ricusazione di tutti i componenti dell'organo giudicante e per essere preclusa l'impugnabilità del provvedimento che statuisce sull'istanza di ricusazione, tenendo conto che dette disposizioni non escludono né limitano le guarentigie relative all'imparzialità del giudice, e che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato rispetto alla lite diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso e quindi il gravame della sentenza, restando in tal modo garantita la tutela processuale alla parte che abbia proposto istanza di ricusazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)