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Sez. 3, Sentenza n. 7448 del 01/06/2001 (Rv. 547182 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Controllo da parte della Corte di Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547182-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che, a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 21 legge 21.12.1991, n.374) devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie). Possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)