Sez. 3, Sentenza n. 11970 del 25/11/1998 (Rv. 521108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze pronunziate secondo equità - Controllo da parte della Corte di cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
La sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto violazione di norme costituzionali o dei principi generali dell'ordinamento. La pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)