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Sez. 2, Sentenza n. 4326 del 06/04/2000 (Rv. 535394 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Cause di valore fino a lire due milioni - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535394-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a lire due milioni sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa (art. 113 secondo comma cod. proc. civ. nel testo sostituito con decorrenza 1 maggio 1995 dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374) che ha portato il giudizio così regolato nell'alveo della cosiddetta equità "formativa" o "sostitutiva", non "correttiva" od "integrativa", anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto con riferimento agli "errores in procedendo", e non anche a quelli "in iudicando", atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni rivalutazione da parte del giudice superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)