Sez. U, Sentenza n. 4696 del 20/07/1988 (Rv. 459554 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI - OMISSIONE - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONSEGUENTE - INESISTENZA - DENUNCIA O ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN SEDE DI RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI - OMISSIONE - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONSEGUENTE - INESISTENZA - DENUNCIA O ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN SEDE DI RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il consiglio dell'ordine può ritenersi regolarmente costituito, alla stregua dei principi generali sulle deliberazioni di organi collegiali, solo se siano stati previamente convocati tutti i suoi componenti. In difetto, il provvedimento disciplinare è giuridicamente inesistente, ancorché adottato con la presenza del numero legale dei componenti, e tale inesistenza è denunciabile e rilevabile in Sede di ricorso al consiglio nazionale forense (il quale deve limitarsi a dichiararla, senza possibilità di pronunciare nel merito del fatto contestato).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)