Sez. 3, Sentenza n. 9257 del 17/09/1997 (Rv. 508089 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Proposto nei confronti di più parti difese da diversi procuratori con distinti domicili - Notificazione del ricorso diretto ad una parte al procuratore domiciliatario dell'altra - Nullità della notifica - Esclusione - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di due intimati, domiciliati presso due difensori diversi, è inesistente se, a causa dello scambio nelle indicazioni dei rispettivi procuratori domiciliatari e dei rispettivi domicili, sia effettuata presso il procuratore domiciliatario di un parte diversa da quella intimata, atteso che, in tale ipotesi, tanto il luogo delle notificazioni quanto la persona del domiciliatario sono per ciascuna parte del tutto privi di collegamenti con il luogo e con la persona presso la quale la parte stessa effettivamente domicilia, senza che ad escludere l'inesistenza possa valere l'esatta indicazione della domiciliazione degli intimati nell'intestazione del ricorso, atteso che quanto in tale ipotesi rileva è l'essere questo diretto a persona e notificato in luogo non corrispondente al domicilio eletto e alla persona del domiciliatario, sicché non è consentito riferire le rispettive notifiche ad un soggetto processuale diverso da quello in esse indicato; né al riguardo, esclusa l'applicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ., limitata ai soli casi di nullità della notifica, è ipotizzabile alcuna rimessione in termini, ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ., trattandosi comunque di norma riferibile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria della causa e non quelle verificatesi nella proposizione delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)