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Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 10/11/1997 (Rv. 509686 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - In materia di IVA - Notificazione all'ufficio IVA anziché al Ministero delle Finanze previo l'Avvocatura Generale dello Stato - Conseguente inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509686-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato al locale ufficio IVA anziché al ministero delle finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato come previsto dall'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, è inammissibile, essendo inesistente tale notifica, in quanto eseguita presso un organo del tutto estraneo all'ufficio ove per legge avrebbe dovuto essere effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)