Sez. L, Sentenza n. 4923 del 05/06/1987 (Rv. 453547 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO DELLE SOMME E DELLE COSE OFFERTE DAL DEBITORE O MESSE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE PER LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRESUPPOSTI - SOMME O COSE CONSEGNATE DAL DEBITORE AD UN ORGANO DI GIUSTIZIA SENZA LA PREVIA OFFERTA AL CREDITORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO DELLE SOMME E DELLE COSE OFFERTE DAL DEBITORE O MESSE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE PER LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRESUPPOSTI - SOMME O COSE CONSEGNATE DAL DEBITORE AD UN ORGANO DI GIUSTIZIA SENZA LA PREVIA OFFERTA AL CREDITORE - ESCLUSIONE.*
Il sequestro delle somme e delle cose che il debitore offre o mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto, a norma dell'art. 687 cod. proc. civ., quando sia controverso l'Obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'identità della cosa offerta, e presuppone, quindi, che sia ancora in contestazione la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione, che su ciò si chieda la pronuncia del giudice e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora debendi, qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito o dovuta la prestazione. Pertanto, detto sequestro - che incide sulla mora credendi (art. 1206 cod. civ.), conseguente appunto all'offerta formale (artt. 1208 e 1209 cod. civ.) o non formale (art. 1214 cod. civ.) e che rappresenta l'anticipazione del deposito di cui agli artt. 1210, 1211 e 1214 cod. civ. - non può avere ad oggetto somme o cose che il debitore si sia limitato a consegnare ad un organo di giustizia, senza prima averne fatto offerta al creditore (il quale l'abbia rifiutata). (V 1879/65, mass n 313585; (Conf 1340/70, mass n 347057, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1211, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)