Sez. 3, Sentenza n. 3354 del 21/04/1990 (Rv. 466784 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO LIBERATORIO - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO LIBERATORIO - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*
Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. è una controversia circa l'Obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale Forma di sequestro non è più ammissibile in presenza d'un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere - salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in Sede cognitoria - a norma dell'art. 494 cod. proc. civ. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta. (V 4923/87, mass n 453547; (V 1340/70, mass n 347057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 494, Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)