Sez. L, Sentenza n. 5081 del 03/09/1980 (Rv. 408939 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DICHIARATIVO DELL'INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO - EMISSIONE IN FORMA DI ORDINANZA - INESISTENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DICHIARATIVO DELL'INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO - EMISSIONE IN FORMA DI ORDINANZA - INESISTENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento col quale il tribunale dichiara l'inammissibilita del reclamo avverso l'ordinanza di Estinzione del processo del giudice istruttore, se emesso in Forma di ordinanza sottoscritta dal solo Presidente del collegio, e non in Forma di sentenza come prescritto dall'art 308 cod proc civ, deve essere considerato giuridicamente inesistente per Mancanza dei requisiti indispensabili richiesti dall'art 132 cod proc civ (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art 6 della legge 8 agosto 1977, n 532), non puo essere impugnato con il ricorso straordinario per Cassazione ex art 111 cost, il quale e ammissibile solo nei confronti di provvedimenti decisori e definitivi, per i quali, cioe, non sia prevista dallo ordinamento alcuna possibilita di riesame da parte dello stesso giudice o di altro giudice. (V 952/76, mass n 379603; (V 3453/73, mass n 367450; (V 3342/72, mass n 361168; (V 688/72, mass n 356788).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)