Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 02/04/1980 (Rv. 405806 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE CONTENENTE L'ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DI ASSUNZIONE DI DETERMINATI MEZZI ISTRUTTORI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI - (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE CONTENENTE L'ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DI ASSUNZIONE DI DETERMINATI MEZZI ISTRUTTORI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione e ammesso contro i provvedimenti giurisdizionali, comunque definiti formalmente, che abbiano i caratteri della decisorieta, in quanto idonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale mediante la composizione di contrapposti interessi, e della definitivita, in quanto non altrimenti impugnabili e non revocabili. Tali caratteri non si riscontrano nei provvedimenti con i quali il pretore, in seguito alla proposizione di un'opposizione all'esecuzione, ordina la sospensione di questa e dispone la assunzione di determinati mezzi istruttori, poiche tali provvedimenti hanno carattere formale e sostanziale di ordinanze, e sono, quindi, dotati di effetti meramente ordinatori e soggetti a revoca o modifica da parte dello stesso giudice che li ha emessi. (V 5315/78, mass n 395081).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)