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Sez. L, Sentenza n. 4417 del 20/04/1995 (Rv. 491903 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione di un datore di lavoro - Provvedimento dell'I.N.P.S. emesso in violazione di legge - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario - Revoca dell'atto da parte dell'I.N.P.S. - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491903-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Il provvedimento amministrativo dell'I.N.P.S. di classificazione di un datore di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali emesso in violazione di legge va ritenuto illegittimo dal giudice e disapplicato a tutti i fini nascenti dal giudizio - e cioè non solo a svantaggio, ma anche a vantaggio dell'I.N.P.S. - senza che si debba attendere la revoca dello stesso atto da parte dell'istituto previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito, con riferimento a periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel ritenere il carattere industriale di un'impresa ai fini degli sgravi contributivi previsti da leggi di incentivazione dello sviluppo economico, non aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'I.N.P.S. diretta, salvi gli sgravi, all'applicazione del regime contributivo proprio di tale categoria di imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)