diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11865 del 16/11/1995 (Rv. 494666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Regole dettate dal codice civile (artt. 2082, 2135, 2195) - Efficacia diretta sui rapporti - Configurabilità - Accertamento del carattere industriale ai fini di sgravi contributivi - Rilevanza sulla domanda riconvenzionale di accertamento dei dovuti conguagli retributivi - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, prevista dall' art. 49 della legge 9 marzo 1988 n. 89, applicabile solo alle imprese che hanno iniziato la loro attività a partire da tale data (28 marzo 1989), rilevavano nella materia indicata, in difetto di specifici criteri, le regole classificatorie dettate dal codice civile (artt. 2082, 2135, 2195), le quali operavano direttamente sui vari rapporti, senza che al riguardo spiegassero efficacia eventuali atti di inquadramento emanati dagli enti previdenziali, che avevano carattere meramente ricognitivo e restavano estranei alla cognizione giudiziale relativa ai vari rapporti. Ne deriva che erano gli stessi i parametri da utilizzare per la classificazione delle imprese, sia ai fini degli sgravi previsti a favore di imprese industriali operanti nel mezzogiorno e nelle aree depresse del centro - nord, sia ai fini della determinazione dei contributi dovuti, e che il giudice che riconosce il diritto di un'impresa a detti sgravi deve tener conto dell'accertamento della sua natura industriale anche ai fini della rideterminazione dei contributi dalla medesima dovuta, ancorché la relativa domanda riconvenzionale sia proposta dall' I.N.P.S. in via subordinata. (Nella specie la S.C. ha rilevato che sull'accertamento del carattere industriale dell'impresa in questione - esercente una casa di cura - si era formato il giudicato interno, non avendo l' I.N.P.S. impugnato il capo della sentenza di riconoscimento del diritto agli sgravi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1988 num. 89 art. 49, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)