Sez. L, Sentenza n. 5419 del 13/06/1996 (Rv. 498061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | "Doppio inquadramento" delle imprese ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi - Ammissibilità - Limiti - Casa di cura - Riferimento in entrambi i casi all'art. 2195 cod. civ. - Conseguenze - Qualificabilità dell'impresa come industriale ad ambedue gli effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Pur essendovi in astratto, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, ai fini degli sgravi contributivi e ai fini dell'obbligazione contributiva, tuttavia, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle imprese di cui all'art. 2195 cod. civ., analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, trovando applicazione l'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 1038 del 1961), a norma del quale l'inquadramento tra le aziende industriali o tra quelle commerciali in senso stretto deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c.
Riferimenti normativi: Testo Unico 30/05/1955 num. 797 art. 33, Testo Unico 30/05/1955 num. 797 art. 34, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)