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Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 23/06/1972 (Rv. 359352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - POTERI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - POTERI RISPETTIVI.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata cassata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omissione, insufficienza o contraddittorieta di motivazione: nella prima ipotesi, infatti, il giudice di rinvio e vincolato anche alla situazione di fatto gia accertata e posta alla base del principio di diritto enumerato nella sentenza di Cassazione; mentre nella seconda ipotesi non incontra, in ordine all'accertamento e alla valutazione dei fatti, alcun vincolo nella sentenza predetta. (Conf 3666'71, mass n 355411; 1843'70, mass n 347829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)