Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971 (Rv. 355411 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE.*
Nel vigente sistema processuale, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertata dal giudice di appello; nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello. E pero, esulando dall'attivita funzionale del supremo collegio l'accertamento dei fatti e delle prove, ed avendo il giudice di rinvio, nel riesame delle risultanze di causa, la stessa pienezza di potere che aveva il giudice del quale la decisione e stata cassata, ben puo il detto giudice adottare la stessa soluzione cui il precedente giudice era pervenuto, o invece pervenire ad una soluzione del tutto diversa (V 1843'70, mass n 347829; 951'70, mass n 346401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)