Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 03/12/1974 (Rv. 372526 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
I poteri del giudice di rinvio si configurano diversamente secondo che la Cassazione della precedente sentenza di merito sia stata pronunciata per violazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia; nella prima ipotesi, detto giudice e tenuto ad uniformarsi al principio di diritto esplicitamente od implicitamente enunciato dalla Corte di Cassazione, fermi restando gli accertamenti di fatto del giudice di appello; nella seconda ipotesi, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni dei fatti operati dal giudice del merito in appello senza sostituire ad essi opposti o diversi accertamenti e valutazioni, che esulano dalla funzione istituzionale del giudice di legittimita e che rientrano invece nei poteri del giudice di rinvio quale nuovo giudice del merito. (V 2407'72, mass n 359840; 2113'72, mass n 359352; (V 3666'71, mass n 355411; 1843'70, mass n 355411; (V 951'70, mass n 346401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)