Sez. 6 - , Sentenza n. 5459 del 08/01/2020 Ud. (dep. 11/02/2020) Rv. 278207 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Uso della violenza o della minaccia – Sufficienza – Impedimento dell’atto di ufficio o del servizio – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. (Fattispecie relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)