Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002 (Rv. 552240 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Onere della prova a carico del danneggiato - Limiti - Fattispecie in tema di danno derivante da caduta da scala mobile.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso del danneggiato a causa di caduta da una scala mobile, il quale aveva affermato, ma non provato, che la caduta era dovuta alla presenza di sostanza oleosa sui gradini).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)