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Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001 (Rv. 543914 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Nozione - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fondamento - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Impossibilità di modifica nel corso del giudizio - Idoneità a provocare l'evento - Giudizio di merito.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543914-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall' esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l' esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale - che, in quanto tale, non può esser modificato dal danneggiato in corso del giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all'intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)