Sez. 3, Sentenza n. 5089 del 11/06/1987 (Rv. 453688 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ- CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ- CONDIZIONI.*
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio solo con l'adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 85 disp. Att. Cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può porre a fondamento della sua decisione un documento (nella specie: una quietanza di pagamento dei canoni in un giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità) di cui sia fatta semplice menzione negli scritti di parte, senza la rituale allegazione. (Conf 3592/84, mass n 435583; (Conf 2928/83, mass n 427842; (Conf 2306/82, mass n 420186; (Conf 3636/81, mass n 414254).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)