Sez. 2, Sentenza n. 17388 del 26/08/2005 (Rv. 583209 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta della parte interessata di essere sentita - Obbligo di convocazione - Configurabilità - Inottemperanza della P.A. - Effetti - Illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della parte interessata, che ne abbia fatto richiesta, costituisce per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 legge 689 del 1981, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore, sicché la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittima l'ordinanza - ingiunzione emanata a conclusione di esso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)