Sez. 1, Sentenza n. 15292 del 06/07/2007 (Rv. 598503 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Violazione di regola procedimentale - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza é prescritta, in via generale, dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare per le violazioni al codice della strada, dall'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di detta fase.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)