Sez. L, Sentenza n. 11937 del 07/08/2003 (Rv. 565758 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione - Vizio insanabile.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 18, legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)