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Sez. 2, Sentenza n. 43477 del 06/12/2002 Cc. (dep. 20/12/2002) Rv. 223549 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di "patteggiamento"- Normativa sopravvenuta (art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128) - Nuove ipotesi di revoca dei benefici - Nuovi poteri del giudice dell'esecuzione ex art. 674 comma 1 -bis cod. proc. pen. - Revoca della sospensione - Violazione del principio di irretroattività della legge penale - Esclusione - Ambito processuale su cui ha inciso la modifica normativa.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223549-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168 comma 3 cod. pen., tra le quali è ora ricompresa anche l'eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di "patteggiamento" -, trova applicazione, in quanto norma processuale soggetta al principio "tempus regit actum", anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)