Sez. 1, Sentenza n. 7597 del 05/06/2001 (Rv. 547278 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Condanna alle spese del giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive - Risultanza da apposita nota - Necessità - Specifica richiesta di rifusione delle spese - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente soltanto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota, e sempre che esse siano oggetto di apposita richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)