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Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 29/08/1997 (Rv. 507333 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Onorari di avvocato e procuratore - Contestazione dei presupposti del diritto al compenso - disciplina ex art.30 legge 794/42 - Inapplicabilità - Provvedimento finale del procedimento - Natura di sentenza - Conseguenze - Sottoscrizione del solo presidente del collegio non estensore - Nullità della sentenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507333-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di onorari di avvocato e procuratore la disposizione dell'art. 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 che prevede, in caso di opposizione proposta ex art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale, la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), non è applicabile, quale norma eccezionale, quando l'opponente abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e la effettiva esecuzione delle prestazioni, con la conseguenza che il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi di impugnazione e deve, di conseguenza, considerarsi nulla ai sensi degli artt. 132, 161 cod. proc. civ. quando risulti sottoscritta dal solo presidente del collegio che non figura come estensore e non dal giudice che nell'intestazione figura come relatore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)