Sez. 3, Sentenza n. 2992 del 27/03/1987 (Rv. 452088 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SCELTA DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SCELTA DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
L'uso della facoltà, conferita al giudice del merito dall'art. 277 cod. proc. civ., di pronunciare una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che non abbia bisogno di ulteriore istruzione, costituisce una deroga al principio generale della definizione con unica sentenza dell'intera materia controversa ed, avendo carattere discrezionale, non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf 4603/85, mass n 442057; (Conf 133/82, mass n 417828; (Conf 4987/81, mass n 415773; (Conf 1811/81, mass n 412491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)