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Sez. 3, Sentenza n. 4603 del 04/09/1985 (Rv. 442057 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - STATUIZIONE IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SU ALCUNE SOLTANTO DELLE DOMANDE PROPOSTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442057-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - STATUIZIONE IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SU ALCUNE SOLTANTO DELLE DOMANDE PROPOSTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

È incensurabile in Sede di legittimità la statuizione - sostenuta da motivazione logica e corretta - con la quale il giudice, derogando al criterio generale che la pronuncia sul merito deve essere unica e tale da definire il giudizio, pronunci su alcune delle domande proposte, le cui questioni abbiano una propria individualità e per le quali sussista un apprezzabile interesse alla definizione, rinviando al prosieguo l'esame di altre questioni che abbisognano di ulteriori elementi di giudizio. (Conf 1811/81, mass n 412491; (Conf 2265/75, mass n 376074; (Conf 542/73, mass n 362574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)