Sez. 1, Sentenza n. 3457 del 09/04/1999 (Rv. 525117 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Nullità per illiceità dell'oggetto - Nozione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
Nella disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni (autonoma rispetto a quella contrattuale prevista dagli artt. 1418 e seguenti cod. civ.), l'illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., ricorre solo quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio o di gruppi di soci e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico - pratico del rapporto di società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)