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Sez. 2, Sentenza n. 3388 del 21/10/1968 (Rv. 336438 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA A TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE - QUALIFICAZIONE E VALORE.*
Stato
decisa il 1968-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336438-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA A TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE - QUALIFICAZIONE E VALORE.*

La quietanza a saldo sottoscritta dal prestatore d'opera assume il valore di rinunzia impugnabile ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. soltanto ove esprima la volonta certa di abbandonare diritti e ragioni determinati o determinabili oggettivamente. Pertanto la semplice dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una somma a saldo di ogni sua spettanza non ha, di regola, natura negoziale di rinunzia, esprimendo la sola convinzione dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti. Tale dichiarazione di scienza non determina, quindi, il costituirsi di una situazione definitiva onde, ogni qualvolta, la convinzione del lavoratore risulti, in seguito, errata il dichiarante e, senz'altro facultizzato a richiedere la tutela giurisdizionale per il pagamento dei crediti che non siano stati effettivamente estinti. (V. N. 1685-67, mass. N. 328516 n.843-67, mass. N. 326968 n. 95-67, mass. N. 325771 n. 713-66, mass. N.321435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)