Sez. 1, Sentenza n. 20776 del 26/10/2004 (Rv. 577844 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Applicabilità dell'art. 5 cod. pen. - Come risultante dalla sent. n. 364 del 1988 della Corte costituzionale - Sussistenza - Errore sulla liceità del fatto - Agente professionalmente inserito in un determinato campo di attività - Elemento positivo estraneo all'agente, determinante l'errore - Necessità - Portata.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illecito amministrativo, l'ignoranza incolpevole della illiceità della propria condotta può essere indotta anche da assicurazioni erronee ricevute da persone che rivestano una posizione istituzionale nell'ambito della P.a. in relazione ai fatti da realizzare. Il relativo accertamento peraltro comporta la necessità di un'attenta valutazione delle ragioni per le quali tali assicurazioni abbiano - tenuto conto delle conoscenze effettive o potenziali dell'interessato - rivestito in concreto un'efficacia tale da eliminare ogni incertezza in ordine alla liceità del comportamento posto in essere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)