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Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984 (Rv. 433870 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - CONGUAGLIO IN FAVORE DEL CONDIVIDENTE CON PORZIONE DEL BENE DI MINORE VALORE - ADEGUAMENTO ALLA STREGUA DELLA LIEVITAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DEL BENE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433870-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - CONGUAGLIO IN FAVORE DEL CONDIVIDENTE CON PORZIONE DEL BENE DI MINORE VALORE - ADEGUAMENTO ALLA STREGUA DELLA LIEVITAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DEL BENE - NECESSITÀ.*

In tema di divisione di beni non comodamente divisibili, il conguaglio riconosciuto ad uno dei condividenti esprime l'equivalente economico di una porzione del bene di maggiore valore attribuito all'altro condividente. Pertanto, tale conguaglio, costituendo un debito di valore, deve essere adeguato anche di ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. (V 3173/79, mass n 399545; (V 4738, mass n 388351; (Conf 1913/80, mass n 405535).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 766, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)