Sez. 2, Sentenza n. 3173 del 05/06/1979 (Rv. 399545 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - MORE DEL PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CONGUAGLI - NECESSITA - FUNZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - MORE DEL PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CONGUAGLI - NECESSITA - FUNZIONE.*
In Sede di divisione giudiziale, l'attribuzione di somme di denaro a titolo di conguaglio costituisce un debito di valore che il giudice deve rivalutare per aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel corso del giudizio. Tale rivalutazione non incide sulla stima eseguita nel corso del procedimento di divisione, in quanto essa e diretta al solo scopo di evitare o attenuare le inique conseguenze che altrimenti deriverebbero dal fenomeno della svalutazione monetaria in danno del condividente, alla cui porzione sia stata assegnata una somma di denaro in sostituzione di un immobile, ovvero per compensare il maggiore valore di un immobile attribuito ad altro condividente. (Conf 4738/77, mass n 388351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)