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Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 21/03/1980 (Rv. 405535 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - CONGUAGLIO IN DENARO RICONOSCIUTO AD UN CONDIVIDENTE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'ALTRO DELL'INTERO IMMOBILE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405535-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - CONGUAGLIO IN DENARO RICONOSCIUTO AD UN CONDIVIDENTE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'ALTRO DELL'INTERO IMMOBILE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

In tema di divisione di immobile non comodamente divisibile, il conguaglio in denaro, che sia riconosciuto ad un condividente a seguito dell'attribuzione dell'intero immobile ad altro condividente, esprime l'equivalente economico di una porzione di tale bene, e, pertanto, costituendo un debito di valore, sottratto al principio nominalistico, deve essere adeguato, anche d'ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. (V 3173/79, mass n 399545; (V 4738/77, mass n 388351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 766, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)