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Sez. 5, Sentenza n. 13995 del 27/09/2002 (Rv. 557649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi d'impresa - Contabilità formalmente corretta - Attività non dichiarate - Accertamento induttivo - Criteri - Applicazione di una percentuale di ricarico frutto di uno studio di settore - Sufficienza - Esclusione - Presenza di ulteriori elementi - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557649-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

La tenuta di contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche, a norma dell'art. 39, primo comma, lettera d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando l'esistenza di attività non dichiarate risulti, fra l'altro, da presunzioni gravi, precise e concordanti. In tali ipotesi, tuttavia, le dichiarazioni del contribuente non possono essere disattese (salvo il caso di divergenze assolutamente abnormi o di risultati palesemente antieconomici o in contrasto con il senso comune) sulla base della semplice applicazione di una diversa percentuale di ricarico, la quale, ancorché frutto di uno studio di settore, costituisce un dato che richiede il conforto di qualche elemento ulteriore per giustificare l'attribuzione di un maggior reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)