Sez. 5, Sentenza n. 15266 del 27/11/2000 (Rv. 543323 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento induttivo - Presupposti - Ammissibilità anche nel caso di scritture contabili formalmente corrette - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte, l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 fa salva la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 - 2729 cod. civ. Ne consegue l'ammissibilità dell'accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza. (Nella specie, la inattendibilità delle scritture contabili di una impresa di copisteria era stata dedotta, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., dal consumo di carta sensibile.)
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)