Sez. 1, Sentenza n. 4347 del 16/05/1997 (Rv. 504413 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Arbitrato irrituale - Differenze rispettive anche "ex lege" n. 25 del 1994 - Liquidazione del compenso agli arbitri irrituali - Disciplina ex art. 814 cod. civ. - Inapplicabilità.
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE
Il cosiddetto appello limitato esperibile contro il lodo rituale segnala la natura giurisdizionale di quest'ultimo in quanto "dictum" che esaurisce un grado di giudizio, onde, anche alla luce della legge n. 25 del 1994, va ribadito il tradizionale criterio di distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, comunemente individuato nella dicotomia "giudizio - contratto" che rispettivamente li qualifica. Ne consegue che, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 25 del 1994, il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 17, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)